INDENNITA' DI TURNO NEL GIORNO DI RIPOSO COMPENSATIVO
Oggetto: Sanità Pubblica - Ordinanza Cassazione n. 28575/2024 – Corresponsione indennità di turno nel giorno di riposo compensativo
si invia per opportuna conoscenza, in allegato, la recente ordinanza della Corte suprema di Cassazione, sezione Lavoro, n. 28575 del 06/11/2024, dove trova conferma la definizione del giorno successivo al cd. “giorno di smonto” come giornata di riposo compensativo e non come giornata di riposo settimanale. Come ricorderete, la differenza è dirimente in quanto vi sono talune indennità, ad es. nel caso in esame l’indennità di turno e l’indennità di terapia intensiva e subintensiva, che possono essere erogate soltanto nel giorno di riposo compensativo, trattandosi di compensi strettamente connessi alla gravosità del lavoro prestato in turni ed agganciati alla effettiva prestazione del servizio. Diversamente, tali indennità non sono corrisposte nel giorno di riposo settimanale previsto dall’articolazione ordinaria dell’orario di lavoro (si veda Cass., Sez. Lav., n. 5710/2009). I giudici ermellini confermano quanto stabilito dalla corte territoriale, ovvero che il riposo compensativo non spetta esclusivamente nei casi di superamento dell’orario contrattualmente stabilito, ma anche in tutti i casi in cui si rende necessario recuperare il maggior stress psico-fisico. Di conseguenza, la giornata non lavorata successiva allo smonto va considerata come giornata di risposo compensativo, poiché il lavoratore ha la necessità di recuperare le energie psico-fisiche potendosi configurare nell’evenienza in questione, ovvero un turno notturno prolungato a 12 ore, una prestazione connotata da inusuale intensità rispetto a quella ordinariamente assolta e, in quanto tale, meritevole di riposo compensativo.
Pertanto, si rende opportuno verificare la corretta applicazione dell’istituto, dando immediato riscontro nel caso in cui venga data un’applicazione difforme negli enti e nelle aziende di competenza.
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