Lettera ai Comuni-Welfare Integrativo
Il CCNL Funzioni locali 2019-2021 ha riformulato la disciplina il
Welfare (art. 82) al fine di contemperare la volontà delle parti negoziali di
consentire un più ampio ricorso al Welfare integrativo ampliando le
fonti di finanziamento per la concessione di benefici di natura assistenziale e
sociale al personale.
La norma, come novellata, individua a tal fine non solo le disponibilità
già stanziate dagli enti - unica fonte di finanziamento prevista dall'abrogato
art. 72 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - ma inserisce anche la possibilità
che le parti negoziali decidano di destinare una quota parte del Fondo attraverso
la contrattazione decentrata (art. 7
co. 4 lett. h CCNL 2019_2021).
Inoltre,
l'art. 79 co. 2 lett. c del CCNL prevede che gli enti possano destinare al
Fondo decentrato risorse variabili aggiuntive al fine di incrementare le quote
disponibili in virtù di scelte organizzative, gestionali e di politica
retributiva degli enti.
Nel campo di applicazione
della norma rientra a pieno titolo l'ipotesi di un incremento del Fondo
finalizzato ad implementare le misure di welfare integrativo, come chiarito nel
parere Aran 5911 del 02/08/2023, alla luce di una auspicabile politica gestionale che, attraverso la concessione
dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 82 del vigente CCNL,
garantirebbe un maggiore
benessere organizzativo dei
lavoratori e potrebbe rendere maggiormente appetibile il posto presso le
Amministrazioni locali che in questo periodo soffrono, più di altre, della
carenza di personale e della scarsa attrattività del lavoro registrando
pochissimi candidati ai concorsi pubblici.
Infine, la recentissima deliberazione n. 17/2024 della
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie definitivamente chiarito “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure
di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura
assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui
all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente,
alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82
del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali” pertanto le risorse che
l’Amministrazione potrebbe stanziare a favore del personale dipendente
andrebbero ad aggiungersi a quelle oggi destinate alla performance.
Atteso quanto sopra, si invita
l’Ente a volere cogliere le opportunità offerte dalla nuova formulazione
dell'art. 82 e di voler quindi convocare uno specifico tavolo di contrattazione.

Commenti
Posta un commento