Lettera ai Comuni-Welfare Integrativo

 

Il CCNL Funzioni locali 2019-2021 ha riformulato la disciplina il Welfare (art. 82) al fine di contemperare la volontà delle parti negoziali di consentire un più ampio ricorso al Welfare integrativo ampliando le fonti di finanziamento per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale al personale.





La norma, come novellata, individua a tal fine non solo le disponibilità già stanziate dagli enti - unica fonte di finanziamento prevista dall'abrogato art. 72 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - ma inserisce anche la possibilità che le parti negoziali decidano di destinare una quota parte del Fondo attraverso la contrattazione decentrata (art. 7 co. 4 lett. h CCNL 2019_2021).

Inoltre, l'art. 79 co. 2 lett. c del CCNL prevede che gli enti possano destinare al Fondo decentrato risorse variabili aggiuntive al fine di incrementare le quote disponibili in virtù di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti.

Nel campo di applicazione della norma rientra a pieno titolo l'ipotesi di un incremento del Fondo finalizzato ad implementare le misure di welfare integrativo, come chiarito nel parere Aran 5911 del 02/08/2023, alla luce di una auspicabile politica gestionale che, attraverso la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 82 del vigente CCNL, garantirebbe un maggiore benessere organizzativo dei lavoratori e potrebbe rendere maggiormente appetibile il posto presso le Amministrazioni locali che in questo periodo soffrono, più di altre, della carenza di personale e della scarsa attrattività del lavoro registrando pochissimi candidati ai concorsi pubblici.

 

Infine, la recentissima deliberazione n. 17/2024 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie definitivamente chiarito “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali” pertanto le risorse che l’Amministrazione potrebbe stanziare a favore del personale dipendente andrebbero ad aggiungersi a quelle oggi destinate alla performance.

 

Atteso quanto sopra, si invita l’Ente a volere cogliere le opportunità offerte dalla nuova formulazione dell'art. 82 e di voler quindi convocare uno specifico tavolo di contrattazione.

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